In caso di contestazioni a Prestipay relative a comportamenti o omissioni inerenti prodotti e servizi finanziari offerti, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Società attraverso le seguenti modalità:
1) con posta ordinaria o lettera raccomandata A/R all’indirizzo:
Prestipay S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Verzegnis, 15, 33100 – Udine
2) con posta elettronica (e-mail) all'indirizzo: reclami@prestipay.it
3) a mezzo Fax al numero: 0432-1697682
4) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: reclami@pec.prestipay.it
Si raccomanda di specificare sempre:
- le generalità (Cognome, Nome – data di nascita – Cod. Fiscale – Nr. Finanziamento);
- la Banca Collocatrice;
- il prodotto per il quale si inoltra il reclamo;
- il motivo/causa del reclamo.
Prestipay è tenuta a rendere note al Cliente le modalità di trattazione del reclamo su richiesta da parte di quest’ultimo o, in ogni caso, al momento della conferma di avvenuta ricezione del reclamo.
Il 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e
servizi bancari e finanziari, che hanno modificato i tempi massimi di risposta da parte degli intermediari ai reclami presentati dalla clientela.
Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza, a partire dal 1° ottobre 2020, Prestipay deve rispondere:
In caso di contestazioni relative ai Prodotti di Terzi, il Cliente può presentare un reclamo scritto attraverso le seguenti modalità:
“Cessione del Quinto Prestipay FIVE” - Sigla S.r.l.
1) con posta ordinaria o lettera raccomandata A/R all’indirizzo:
Ufficio Reclami, Via Cesare Battisti 5/a, 31015 Conegliano (TV)
2) con posta elettronica (e-mail) all'indirizzo: reclami@siglafinanziamenti.it
3) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: siglacredit.assistenzaclienti@pec.it
4) a mezzo Fax: 0438-45926
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a uno dei seguenti soggetti:
IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI A PRODOTTI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni, l’esperimento del procedimento di mediazione, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Di seguito le guide e la documentazione a disposizione del Cliente.